Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”.
Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.
L’interessato dovrà anche indicare gli elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.
Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.
Con la Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’art. 3 comma 38 della legge n. 94/2009, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili. Il domicilio, per poter essere tale, necessita sempre e comunque dell’esistenza di un immobile o comunque di un luogo fisico in cui essere ubicato.
L’ufficiale d’anagrafe potrà in ogni caso acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio. Sarà comunque necessario il consenso dei titolari del recapito.
La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato.
Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici o privati, gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di queste persone coinciderà con la sede della struttura assistenziale di riferimento.
Per le persone senza assistenza occorrerà individuare almeno un recapito, con le caratteristiche minime del “domicilio”.
Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.
In mancanza di una dimora abituale e di una domiciliazione, potrà provvedere all’iscrizione anagrafica il comune di nascita; se la persona è nata all’estero, quello di nascita del padre o della madre. In tale caso resta comunque imprescindibile la necessità di dimostrare la presenza non occasionale sul territorio nazionale.