Stato Civile Nascita: adozione non legittimante di minori

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Adozione non legittimante di minore ricorre quando non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante

A chi è rivolto

I requisiti previsti dalla legge sono:
•    nei casi di cui ai numeri 1. e 4. l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell'adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui ai numeri 2. e 3. sempreché sia reputato nell'interesse del minore e qualora lo scopo sia quello di favorire l'unità familiare;
•    occorre il consenso dell'adottante; occorre l'assenso dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un'età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;
•    il tribunale può disporre ugualmente l'adozione in caso di mancato assenso qualora reputi che il rifiuto all'assenso sia ingiustificato o che comunque l'adozione risponda ad un interesse superiore;
•    deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
•    i consensi di tali persone devono essere manifestati personalmente al presidente del tribunale o a un giudice a lui delegato (art 56 legge n. 184/1983);
•    è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando; l'adozione non può essere pronunciata, qualora l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Tali assensi possano essere dati anche da un procuratore speciale e la procura deve avere la forma di scrittura privata autenticata oppure di atto pubblico.
Laddove non sia previsto il consenso manifestato personalmente di fronte al presidente del tribunale ma sia prevista la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico la competenza esclusiva è del notaio e non dell'ufficiale di stato civile o incaricata dal sindaco.

Come fare

Adozione non legittimante di minore ricorre quando non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.
Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. E' un istituto diverso anche dall'adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l'adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore.

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:
1.    quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto   grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;
2.    dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3.    quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
4.    quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Per quanto riguarda il procedimento di adozione: l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione.
Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge.
Al fine di verificare l'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dell'adottante; i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l'esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia.
Finché la sentenza non è emanata, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il loro consenso. Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall'adottante, dai genitori dell'adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo status della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto.
L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione. (mass. Usc Min. Int. ed. 2012 p. 85)
 

Cosa serve

La domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione.

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

Il serviizo non presenta scadenze

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Telefono: 0761873835
Email: ufficioanagrafe@comune.marta.vt.it
PEC: comunemartavt@pec.it

Pagina aggiornata il 31/05/2024