Adozione non legittimante di minore ricorre quando non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.
Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. E' un istituto diverso anche dall'adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l'adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore.
I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:
1. quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;
2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda il procedimento di adozione: l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione.
Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge.
Al fine di verificare l'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dell'adottante; i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l'esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia.
Finché la sentenza non è emanata, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il loro consenso. Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall'adottante, dai genitori dell'adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo status della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto.
L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione. (mass. Usc Min. Int. ed. 2012 p. 85)