Con sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), la Corte costituzionale ha disciplinato le modalità di attribuzione del cognome alla nascita pertanto i figli, assumeranno il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Sempre in accordo, i genitori potranno decidere di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione indispensabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
• doppio cognome: il cognome sarà composto dai cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso; se i genitori vogliono attribuire il doppio cognome, ma non hanno raggiunto un accordo sull’ordine, l’atto di nascita non può essere formato e si dovrà chiedere l’intervento del Giudice; dopo la decisione del Giudice si potrà procedere con la formazione (tardiva) dell’atto di nascita;
• un solo cognome: i genitori, di comune accordo, possono decidere di attribuire soltanto il cognome di uno dei due genitori; in mancanza di tale accordo, dovrà attribuirsi il doppio cognome cioè il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi deciso.
L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.
Nel caso in cui nell'attribuzione del cognome al nuovo nato non vi sia accordo da parte dei genitori, in considerazione che al minore non può non essere attribuito un cognome, l'ufficiale di stato civile attribuirà d'ufficio il cognome di entrambi i genitori in stretto ordine alfabetico.
I genitori potranno ricorrere contro la decisione dell'ufficiale di stato civile rivolgendosi al Tribunale ordinario.