Occorre presentarsi direttamente con i documenti d'identità validi.
il servizio è aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle 13:00
presso l'ufficio anagrafe del Comune di Marta sito in Piazza Umberto I n.10
Il servizio è comunque sospeso
durante le festività, e le ricorrenze civili e religiose
telefono: 0761-873835 fax: 0761-873841
email: ufficioanagrafe@comune.marta.vt.it pec: comunemartavt@pec.it
-Accertamento dei requisiti
L'Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto, ossia l’accertamento dello stato libero dei dichiaranti.
-Per i richiedenti cittadini Italiani,
l’acquisizione dei certificati di stato libero verrà effettuata d’ufficio.
-I richiedenti di nazionalità straniera
dovranno consegnare, unitamente alla dichiarazione, un'attestazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di origine che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione dovrà essere tradotta e in regola con le disposizioni in materia di legalizzazioni e/o apostille (certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico - Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) oppure una certificazione consolare attestante lo stato civile.
-Come istituire la convivenza di fatto
Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati; la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.
A t t e n z i o n e !!!
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti e accertata dall’ufficio). Sono estese ai conviventi di fatto una serie di prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. Le coppie di conviventi di fatto, inoltre, hanno la facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio Anagrafe del comune di residenza.
-Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- Potere di rappresentanza.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
• in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
• in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
- Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”
- Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
- Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”
- Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.
- Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
1. l’indicazione della residenza;
2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
- Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
• in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
• in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
• minore età di uno dei conviventi;
• interdizione di una delle parti;
• condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
- Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
• accordo delle parti;
• recesso unilaterale;
• matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
• morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato
- Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.