I cittadini che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda di iscrizione o cancellazione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello
tutti i giorni da
lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle 13:00
presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Marta sito in Piazza Umberto I n.10
Il servizio è comunque sospeso
durante le festività, e le ricorrenze civili e religiose
telefono: 0761-873835 fax: 0761-873841
email: ufficioanagrafe@comune.marta.vt.it pec: comunemartavt@pec.it
La domanda va redatta secondo quanto specificatamente indicato nel relativo modello, allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, e possibilmente va accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito e presentata o personalmente all'Ufficio suindicato, o per posta raccomandata, oppure ai suindicati indirizzi di posta elettronica:
L'elettore viene cancellato dall'Albo in caso di specifica domanda, nonché in caso di emigrazione e perdita dei diritti elettorali.
Trasmissione per posta ordinaria all'indirizzo del Comune o per fax al numero 0761-873841, allegando in entrambi i casi la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
• Trasmissione per posta elettronica all'indirizzo email dei servizi demografici, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
IMPORTANTE!!!
nel modello di domanda indicare nel dettaglio i motivi della richiesta di cancellazione dall’albo, non limitandosi a indicare motivazioni generiche quali “gravi motivi familiari, motivi personali, ecc.”.
Art. 14.
(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari)
Per la formazione degli elenchi, il sindaco di ciascun Comune, invita con pubblico manifesto ogni due anni (anno dispari) tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Art. 15.
(Procedimento per la scelta dei giudici popolari)
Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la
iscrizione di ufficio di tutti coloro
che risultano essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge,
non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.
Art. 11.
(Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare)
L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE E' OBBLIGATORIO
ED E' PARIFICATO A TUTTI GLI EFFETTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Come si svolge l’ufficio di giudice popolare
Chi ottiene l’iscrizione definitiva nella lista generale dei giudici popolari è destinato a prestare servizio nel biennio successivo. In pratica, la Corte d’Appello e la Corte d’Assise d’appello estraggono 50 nominativi ogni 3 mesi. L’udienza viene fissata entro 5 giorni dall’estrazione ed i giudici popolari prescelti vengono convocati mediante gli agenti di forza pubblica oppure oralmente.
La nomina di giudice popolare dura 3 mesi (salvo la prosecuzione del processo) e produce l’effetto di obbligare il prescelto a partecipare al giudizio, a meno questi non abbia un valido motivo (ad esempio motivi di salute certificati dal medico) per non prendervi parte.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: infatti chi non si presenta, senza un giustificato motivo, è condannato al pagamento di una cifra che va da 2,59 euro a 15,49
euro cui si aggiungono le eventuali spese della sospensione e del rinvio del dibattimento.
Art. 3. La Corte di assise e' composta:
a) di un magistrato di appello che la presiede;
b) di un magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari.
Art. 4. La Corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;
b) di un magistrato di appello;
c) di sei giudici popolari.
Giudice popolare: il compenso
I giudici popolari nominati hanno diritto ad un compenso giornaliero e al rimborso delle spese sostenute per il viaggio quando l’ufficio viene prestato fuori dal comune di residenza.
Art. 12.
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.