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La carta di identità elettronica (CIE) o cartacea
DEVE ESSERE RINNOVATA NEL COMUNE DI RESIDENZA
per il Dispositivo dell'art. 3 TULPS e vista la nota del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile - del 05.11.1999 Prot. 09905522-15100/354 di seguito citata:
“OGGETTO: Art, 3 TULPS— Rilascio carte d'identità a cittadini né residenti né dimoranti nel Comune. -
Si conferma che il rilascio della carta d'identità è tuttora regolamentato dall'art. 3 del TULPS. Il rilascio su delega di altro Comune e una prassi instaurata per sopperire a necessita derivanti da gravi e comprovati motivi che non sono certo quelli turistici. In tale ottica è stato emanato l'art. 2, comma 10 della legge 127/97 che consente il rinnovo della carta d'identità sei mesi prima della scadenza. L'istituzione di un “particolare diritto” non è legittimo e non può essere autorizzato.
Pertanto, il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone non aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno:
a) solo per gravi e documentati motivi di necessità e urgenza che impediscano di recarsi nel comune di residenza, comprovati da apposita certificazione;
b) si può richiedere in altro comune solo se sprovvisti di altri documenti di riconoscimento (patente, passaporto, patente nautica o altri documenti muniti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione) esibendo una denuncia di furto o di smarrimento, alla presenza di due testimoni e che il rientro nel proprio comune di residenza sia condizionato dalla presentazione della carta di identità.
c) la si potrà ottenere nella città in cui ci si trova, per esempio, per motivi di salute, lavoro o studio, detenzione domiciliare, comprovati comunque da apposita certificazione.
NON SI PUO’ RINNOVARE LA CARTA DI IDENTITA’
a) perché si ha un’abitazione nel Comune di Marta ma non si è residenti;
b) perché si è in vacanza nel Comune di Marta;
c) perché i tempi di rilascio del tuo comune di residenza sono di 4, 5, 6 mesi;
d) perché l’impiegato addetto al rilascio carta di identità del tuo comune di residenza sia assente.